IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   VISTA la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'allegato B; 
   VISTA  la  direttiva  2002/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  gennaio  2003,  sulla  restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
   VISTA  la  direttiva  2002/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
   VISTA la  direttiva  2003/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
   VISTA la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249; 
   VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e  successive
modificazioni; 
   VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e  successive
modificazioni; 
   VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente  in  data  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998; 
   VISTA la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005; 
   ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 30 giugno 2005; 
   ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 22 luglio 2005; 
   SULLA PROPOSTA del Ministro per le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle finanze, delle attivita' produttive, della  salute  e  per  gli
affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                   il seguente decreto legislativo 
 
                               ART. 1 
                             (Finalita') 
   1. Il presente decreto stabilisce misure e  procedure  finalizzate
a: 
      a)  prevenire  la  produzione  di  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE; 
      b) promuovere il reimpiego, i] riciclaggio e le altre forme  di
recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantita'  da  avviare  allo
smaltimento; 
      c) migliorare, sotto il profilo  ambientale,  l'intervento  dei
soggetti che partecipano al ciclo di vita di  dette  apparecchiature,
quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e,  in
particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei
RAEE ; 
      d) ridurre l'uso di sostanze pericolose  nelle  apparecchiature
elettriche ed elettroniche 
 
          Avvertenza:
              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'allegato B, della legge
          31 ottobre   2003,   n.  306,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003»:
                                                           Allegato B
                                                (art. 1, commi 1 e 3)
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animati  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, dei 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European     Airlines     (AEA),     European     Transport
          Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
          (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
          International Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  delIa  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento dei rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, deI
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/04/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/06/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e dei combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.
              - La  direttiva  2002/95/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          37 del 13 febbraio 2003.
              - La  direttiva  2002/96/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          37 del 13 febbraio 2003.
              - La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata in G.U.U.E. n.
          L. 345 del 31 dicembre 2003.
              - La decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n.
          249, e' pubblicata in G.U.U.E. n. L. 78 del 16 marzo 2004.
              - Il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  91/156/CEE sui rifiuti della
          direttiva   91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  della
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio.
              - Il  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   97/7/CE   relativa   alla
          protezione  dei  consumatori  in  materia  di  contratti  a
          distanza».
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio
          1998,  reca:  «Individuazione  dei  rifiuti  non pericolosi
          sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
          degli  articoli  31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UN o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».